TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO 
                           (Unica civile) 
 
     Nella causa civile iscritta al n.  r.g.  4510/2008  promossa  da
Impresa individuale, in persona del titolare Liaqad Ali Al  Hamza  di
Ali Liaqad (codice  fiscale:  LAILQT55L15Z236N),  con  il  patrocinio
dell'avv. Susini Patrizia e dell'avv., elettivamente  domiciliato  in
via De Lardarel n. 8 - 57123 Livorno, presso il difensore avv. Susini
Patrizia; 
Attore/I 
 
                               Contro 
 
    Ispettorato Territoriale della Toscana - Ministero dello sviluppo
economico - Telecomunicazioni (c.f. ), con  il  patrocinio  dell'avv.
Monnanni Francesco e dell'avv. ,  elettivamente  domiciliato  in  via
Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana -
Pellicceria, 3 Firenze, presso il difensore avv. Monnanni Francesco; 
Convenuto/I 
Terzo chiamato/I 
Intervenuto/I 
    Oggetto:  Opposizione  a  ordinanza  ingiunzione  trattenuta   in
riserva all'udienza del 25 luglio 2016. 
    Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, 
    rilevato che nel corso del giudizio di opposizione in oggetto  di
cui all'art. 23, legge 24  novembre  1981  n.  689  proposto  avverso
l'ordinanza ingiunzione  prot.  26503  dei  7  novembre  2008,  parte
ricorrente ha sollevato, con riferimento agli articoli  3,  24  e  97
della Costituzione, eccezione di incostituzionalita'  della  norma  a
fondamento del predetto provvedimento amministrativo (art. 98,  comma
9, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato con
decreto-legge n. 262/06 convertito in legge con Legge n. 286/06, art.
2, comma 136, lettera  d),  eccezione  parzialmente  condivisa  anche
dalla difesa di parte resistente. 
    Rilevato  che  il  contenzioso   trae   origine   dalla   mancata
comunicazione  da   parte   dell'opponente   (titolare   dell'impresa
individuale Al Hamza, quale piccolo esercizio di offerta al  pubblico
di servizi di comunicazione elettronica, senza dipendenti  e  con  un
fatturato estremamente ridotto)  entro  i  termini  assegnati,  delle
informazioni necessarie all'Amministrazione ai  sensi  dell'art.  10,
decreto  legislativo  n.  259/03  allo  scopo  di   definire   l'iter
istruttorio relativo al  conseguimento  dell'autorizzazione  generale
per l'offerta al pubblico in luoghi presidiati del servizio di «phone
center» di cui all'art. 25 del predetto decreto legislativo. 
    Rilevato  che  la   violazione   rilevata   ha   determinato   la
comminazione della sanzione  amministrativa  prevista  dall'art.  98,
comma 9, decreto legislativo n. 259/03 il quale contempla che  «...ai
soggetti  che  non  provvedono,  nei  termini  e  con  le   modalita'
prescritti, alla  comunicazione  dei  documenti,  dei  dati  e  delle
notizie richiesti dal Ministero o dall'autorita', gli stessi, secondo
le  rispettive  competenze,  comminano  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.». 
    Rilevato quindi che l'ordinanza ingiunzione prot. n. 26503 del  7
gennaio 2008 oggetto di opposizione e' stata quindi emessa  a  fronte
del mancato pagamento della sanzione amministrativa  di  €  30.000,00
oltre spese di notifica e che tale importo e'  stato  determinato  in
misura pari al doppio del minimo edittale ed  in  ragione  di  quanto
stabilito dall'art. 2, comma 136, lettera d), decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con legge 28 novembre 2006 n.  286,  che  ha
decuplicato il valore minimo e massimo della sanzione pecuniaria gia'
prevista dall'art. 98, comma 9,  decreto  legislativo  n.  259/03  in
origine da € 1.500,00 ad € 15.000,00. 
    Rilevato altresi' che la questione di legittimita' costituzionale
della norma appare fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione
in quanto con la legge  finanziaria  del  2006  la  norma  originaria
stabilita nel  Codice  delle  Telecomunicazioni  del  2003  ha  visto
decuplicato l'importo della  sanzione  nella  medesima  prevista  (la
sanzione minima e' stata elevata da € 1.500,00 ad €  15.000,00  e  la
massima  da  €   115.000,00   ad   €   1.150.000,00)   senza   alcuna
differenziazione relativamente al soggetto sanzionato; che  con  cio'
e' stato leso - in particolare per quanto attiene al minimo  edittale
- il canone di ragionevolezza che deve guidare il  legislatore  nella
determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni. 
    Che pur non potendosi sindacare le scelte legislative  in  ordine
all'entita' dei minimi e dei massimi  delle  sanzioni  previste,  pur
tuttavia  va  rilevato  che  la  norma  in  questione  trova  attuale
indiscriminata applicazione nel minimo e massimo edittale cosi'  come
rivisti nel  2006,  sia  nei  confronti  di  importanti  societa'  di
capitali con rilievo a livello nazionale (ad esempio  grandi  gestori
di telefonia come Telecom, Vodafone, Wind ecc.), sia nei confronti di
modeste imprese individuali  che  offrono  servizi  di  comunicazione
elettronica in luoghi presidiati quali negozi  o  alte  tipologie  di
esercizio aperte al pubblico (ad esempio Phone Center, Internet Point
ecc.). 
    Che l'attuale entita'  delle  sanzioni  non  consente  a  chi  le
commina   trattamenti   sanzionatori    diversificati    a    seconda
dell'idoneita'   organizzativa   dell'impresa   di   comprendere    e
riscontrare    le    richieste    di    comunicazione     provenienti
dall'Amministrazione, ed a seconda della importanza e del rilievo (da
valutarsi anche in base alla capacita' reddituale)  dell'impresa  cui
le  sanzioni  vengono  comminate,  con  conseguente  violazione   del
principio di uguaglianza sostanziale e frustrazione  della  finalita'
detenente della norma, vuoi perche' eccessiva e sproporzionata per  i
piccoli imprenditori, vuoi perche' irrisoria  ed  inadeguata  per  le
grandi societa' di telecomunicazione. 
    Che la sanzione amministrativa in questione, nella  sua  entita',
non  appare  pertanto  contenuta  entro  i  limiti  di  congruita'  e
ragionevolezza, ne' appare proporzionata  a  conferire  nei  casi  di
condotte  omissive  quali  quella   oggetto   del   procedimento   di
opposizione in oggetto, un adeguato aspetto retributivo alla sanzione
stessa. Che  detti  limiti  sono  stati,  viceversa,  rispettati  nel
settore della emittenti radiotelevisive ai  sensi  dell'art.  52  del
decreto legislativo 31 luglio 2005 n.  117,  per  quanto  concerne  o
l'applicazione delle medesime sanzioni previste dall'art. 98  decreto
legislativo n. 259/03, e dove,  a  fronte  della  decuplicazione  dei
valori  edittali  stabilita  dall'art.  2,  comma  136,  lettera  d),
decreto-legge n. 262/06 sono intervenute in  tempi  successivi  norme
(art. 1, comma 930, legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 4,  comma  1,
decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 120  con  riferimento  all'art.
51, decreto legislativo n. 177/05), che hanno previsto una  riduzione
dei valori edittali previsti dalle normative di riferimento verso  le
imprese di radiodiffusione sonora, nonche' delle emittenti televisive
private locali, riconoscendo una diversa rilevanza tra  esercenti  la
medesima attivita' (emittenti radiofoniche e televisive a secondo del
livello di esercizio prevendo un regime  sanzionatorio  diversificato
per valori  edittali  (che  vede  in  testa  e  emittenti  televisive
nazionali da 15.000 a 1.150,00 - quelle radiofoniche nazionali  -  da
1.500,00 a 115,00 - e le emittenti radiotelevisive locali - da 150  a
11.500,00. 
    Che la norma per cui si solleva  questione  di  costituzionalita'
pare porsi  anche  in  contrasto  e  violazione  dell'art.  97  della
Costituzione (poiche' il profilo  di  deterrenza  che  si  e'  voluto
attribuire alla'art. 98, comma 9, decreto legislativo n.  259/03,  e'
tale da rendere inadeguata la sanzione stessa,  vista  la  pressoche'
impossibile esigibilita'  del  credito),  per  le  ripercussioni  che
l'incremento  della   sanzione   ha   generato   sotto   il   profilo
dell'efficacia dell'azione amministrativa. Prima infatti dell'entrata
in vigore de nuovi valori edittali, le imprese sanzionate di  piccole
dimensioni provvedevano al pagamento della sanzione (che  solitamente
si aggirava in € 3.000,00) in una o piu'  soluzioni  e  dunque  senza
ulteriore aggravio per l'amministrazione. I nuovi  minimi  e  massimi
edittali hanno invece indotto i sanzionati ad introdurre  giudizi  di
opposizione avverso l'ordinanze ingiunzione, comportando un  aggravio
della  giustizia  ed  al  contempo  non  consentendo  soddisfacimento
dell'amministrazione.