TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO (Unica civile) Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4510/2008 promossa da Impresa individuale, in persona del titolare Liaqad Ali Al Hamza di Ali Liaqad (codice fiscale: LAILQT55L15Z236N), con il patrocinio dell'avv. Susini Patrizia e dell'avv., elettivamente domiciliato in via De Lardarel n. 8 - 57123 Livorno, presso il difensore avv. Susini Patrizia; Attore/I Contro Ispettorato Territoriale della Toscana - Ministero dello sviluppo economico - Telecomunicazioni (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Monnanni Francesco e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana - Pellicceria, 3 Firenze, presso il difensore avv. Monnanni Francesco; Convenuto/I Terzo chiamato/I Intervenuto/I Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione trattenuta in riserva all'udienza del 25 luglio 2016. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che nel corso del giudizio di opposizione in oggetto di cui all'art. 23, legge 24 novembre 1981 n. 689 proposto avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 26503 dei 7 novembre 2008, parte ricorrente ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, eccezione di incostituzionalita' della norma a fondamento del predetto provvedimento amministrativo (art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato con decreto-legge n. 262/06 convertito in legge con Legge n. 286/06, art. 2, comma 136, lettera d), eccezione parzialmente condivisa anche dalla difesa di parte resistente. Rilevato che il contenzioso trae origine dalla mancata comunicazione da parte dell'opponente (titolare dell'impresa individuale Al Hamza, quale piccolo esercizio di offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, senza dipendenti e con un fatturato estremamente ridotto) entro i termini assegnati, delle informazioni necessarie all'Amministrazione ai sensi dell'art. 10, decreto legislativo n. 259/03 allo scopo di definire l'iter istruttorio relativo al conseguimento dell'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico in luoghi presidiati del servizio di «phone center» di cui all'art. 25 del predetto decreto legislativo. Rilevato che la violazione rilevata ha determinato la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259/03 il quale contempla che «...ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.». Rilevato quindi che l'ordinanza ingiunzione prot. n. 26503 del 7 gennaio 2008 oggetto di opposizione e' stata quindi emessa a fronte del mancato pagamento della sanzione amministrativa di € 30.000,00 oltre spese di notifica e che tale importo e' stato determinato in misura pari al doppio del minimo edittale ed in ragione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 136, lettera d), decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 28 novembre 2006 n. 286, che ha decuplicato il valore minimo e massimo della sanzione pecuniaria gia' prevista dall'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259/03 in origine da € 1.500,00 ad € 15.000,00. Rilevato altresi' che la questione di legittimita' costituzionale della norma appare fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto con la legge finanziaria del 2006 la norma originaria stabilita nel Codice delle Telecomunicazioni del 2003 ha visto decuplicato l'importo della sanzione nella medesima prevista (la sanzione minima e' stata elevata da € 1.500,00 ad € 15.000,00 e la massima da € 115.000,00 ad € 1.150.000,00) senza alcuna differenziazione relativamente al soggetto sanzionato; che con cio' e' stato leso - in particolare per quanto attiene al minimo edittale - il canone di ragionevolezza che deve guidare il legislatore nella determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni. Che pur non potendosi sindacare le scelte legislative in ordine all'entita' dei minimi e dei massimi delle sanzioni previste, pur tuttavia va rilevato che la norma in questione trova attuale indiscriminata applicazione nel minimo e massimo edittale cosi' come rivisti nel 2006, sia nei confronti di importanti societa' di capitali con rilievo a livello nazionale (ad esempio grandi gestori di telefonia come Telecom, Vodafone, Wind ecc.), sia nei confronti di modeste imprese individuali che offrono servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati quali negozi o alte tipologie di esercizio aperte al pubblico (ad esempio Phone Center, Internet Point ecc.). Che l'attuale entita' delle sanzioni non consente a chi le commina trattamenti sanzionatori diversificati a seconda dell'idoneita' organizzativa dell'impresa di comprendere e riscontrare le richieste di comunicazione provenienti dall'Amministrazione, ed a seconda della importanza e del rilievo (da valutarsi anche in base alla capacita' reddituale) dell'impresa cui le sanzioni vengono comminate, con conseguente violazione del principio di uguaglianza sostanziale e frustrazione della finalita' detenente della norma, vuoi perche' eccessiva e sproporzionata per i piccoli imprenditori, vuoi perche' irrisoria ed inadeguata per le grandi societa' di telecomunicazione. Che la sanzione amministrativa in questione, nella sua entita', non appare pertanto contenuta entro i limiti di congruita' e ragionevolezza, ne' appare proporzionata a conferire nei casi di condotte omissive quali quella oggetto del procedimento di opposizione in oggetto, un adeguato aspetto retributivo alla sanzione stessa. Che detti limiti sono stati, viceversa, rispettati nel settore della emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 117, per quanto concerne o l'applicazione delle medesime sanzioni previste dall'art. 98 decreto legislativo n. 259/03, e dove, a fronte della decuplicazione dei valori edittali stabilita dall'art. 2, comma 136, lettera d), decreto-legge n. 262/06 sono intervenute in tempi successivi norme (art. 1, comma 930, legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 4, comma 1, decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 120 con riferimento all'art. 51, decreto legislativo n. 177/05), che hanno previsto una riduzione dei valori edittali previsti dalle normative di riferimento verso le imprese di radiodiffusione sonora, nonche' delle emittenti televisive private locali, riconoscendo una diversa rilevanza tra esercenti la medesima attivita' (emittenti radiofoniche e televisive a secondo del livello di esercizio prevendo un regime sanzionatorio diversificato per valori edittali (che vede in testa e emittenti televisive nazionali da 15.000 a 1.150,00 - quelle radiofoniche nazionali - da 1.500,00 a 115,00 - e le emittenti radiotelevisive locali - da 150 a 11.500,00. Che la norma per cui si solleva questione di costituzionalita' pare porsi anche in contrasto e violazione dell'art. 97 della Costituzione (poiche' il profilo di deterrenza che si e' voluto attribuire alla'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259/03, e' tale da rendere inadeguata la sanzione stessa, vista la pressoche' impossibile esigibilita' del credito), per le ripercussioni che l'incremento della sanzione ha generato sotto il profilo dell'efficacia dell'azione amministrativa. Prima infatti dell'entrata in vigore de nuovi valori edittali, le imprese sanzionate di piccole dimensioni provvedevano al pagamento della sanzione (che solitamente si aggirava in € 3.000,00) in una o piu' soluzioni e dunque senza ulteriore aggravio per l'amministrazione. I nuovi minimi e massimi edittali hanno invece indotto i sanzionati ad introdurre giudizi di opposizione avverso l'ordinanze ingiunzione, comportando un aggravio della giustizia ed al contempo non consentendo soddisfacimento dell'amministrazione.